Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando peraltro eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 381 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 28 Ottobre 2013 (censura)
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