Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti

Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza disciplinare riferendo di generici e non documentati impedimenti, che -a suo dire- erano noti al Consiglio territoriale trattandosi della concomitante udienza penale per gli stessi fatti contestatigli in sede deontologica).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Luglio 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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