Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza disciplinare riferendo di generici e non documentati impedimenti, che -a suo dire- erano noti al Consiglio territoriale trattandosi della concomitante udienza penale per gli stessi fatti contestatigli in sede deontologica).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Luglio 2014 (censura)
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