In tema di legittimo impedimento, l’art. 420 ter cpp -che è applicabile al procedimento disciplinare forense- concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio dell’udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9949 del 12 Aprile 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 137 del 10 Luglio 2023
0 Comment