In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica da parte dell’Organo giudicante, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione (Nel caso di specie, il Consiglio aveva celebrato l’udienza dibattimentale nonostante l’assenza dell’incolpato, senza tuttavia dar conto, nella successiva decisione disciplinare, dei motivi per i quali aveva disatteso il certificato medico, prodotto dal difensore, che attestava uno stato febbrile dell’incolpato positivo al Covid).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 236 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza dell’8 febbraio 2013, n. 1.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 31 Maggio 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 50 del 26 Ottobre 2022 (sospensione)
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