In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica da parte dell’Organo giudicante, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della decisione (Nel caso di specie, il Consiglio aveva celebrato l’udienza dibattimentale nonostante l’assenza dell’incolpato, senza tuttavia dar conto, nella successiva decisione disciplinare, dei motivi per i quali aveva disatteso il certificato medico, prodotto dal difensore, che attestava uno stato febbrile dell’incolpato).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 08 Febbraio 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 22 Dicembre 2011 (radiazione)
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