In tema di impedimento dell’incolpato a comparire, l’Organo giudicante, nel disattendere un certificato medico ai fini della giustificata mancata comparizione, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, essendogli consentito di pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo escludendo, con adeguata e motivata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’incolpato, a pena di nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 08 Febbraio 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 22 Dicembre 2011 (radiazione)
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