Ove il Consiglio dell’Ordine si avvalga della facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, l’interessato può chiedere al Consiglio Nazionale Forense di decidere sul merito dell’iscrizione stessa (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001), escluso in ogni caso il risarcimento dell’asserito danno, stante la liceità del predetto silenzio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 12 Luglio 2016 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 12 Maggio 2014
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