La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 15 Giugno 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25054 del 07 Dicembre 2016 (respinge)
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