La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 02 Ottobre 2009 (avvertimento)
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