L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento non è intaccata dalla legge delega n. 134/17

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e’ equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita’ penale e alla responsabilita’ dell’incolpato. Al riguardo, peraltro, nulla immuta la legge delega n. 134/2017 (nella parte in cui prevede di “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”), la quale non ha immediata efficacia precettiva e necessita tuttora di eventuale attuazione da parte del Governo, né in ogni caso impedisce una valutazione, da parte del giudice disciplinare, delle prove comunque assunte in sede penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 70 del 09 Luglio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34206 del 21 Novembre 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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