L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato, sicché il Giudice disciplinare, solo ove intenda disconoscere tale efficacia, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 24 novembre 2016, n. 336

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 24 Novembre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2014 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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