Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27.02.2013, n. 17; C.N.F. 25.02.2013, n. 15; C.N.F. 22.09.2012, n. 123.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Marzo 2008 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19448 del 30 Settembre 2015 (respinge)
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