La sanzione disciplinare della radiazione produce i suoi effetti ex lege (art. 62 co. 2 L. n. 247/2012) dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo: da quel momento, «l’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso», quindi a prescindere dall’attività che il C.O.A. è chiamato a svolgere per la sua esecuzione, con il compimento degli atti finalizzati a garantire la pubblicità del provvedimento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Aprile 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
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