In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 4/5/2004 n.8431; Cass.SS.UU. 9.5.2011 n.10071.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 29 Novembre 2011 (sospensione)
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