Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente (tantopiù se anonimo) non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 114 del 15 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 15 Luglio 2020 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 13 Settembre 2017 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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