Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata (come nella specie) allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 129 del 25 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 25 Giugno 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 05 Dicembre 2018 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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