L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata (come nella specie) allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 23 del 10 Aprile 2018 (sospensione)
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