L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 01 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Novembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 41988 del 30 Dicembre 2021 (respinge)
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