Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, ovvero anche di quelle di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dell’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204
NOTA:
In senso conforme, tra le altre,
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 184
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
– Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Aprile 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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