L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 02 Ottobre 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 15 Maggio 2014 (censura)
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