L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma (come nella specie) altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Dicembre 2013 (sospensione cautelare)
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