L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Orlando), sentenza del 12 aprile 2018, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 05 Novembre 2013 (sospensione)
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