L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Nel caso di specie, l’esposto -non corroborato da ulteriori prove- proveniva da soggetto affetto da disturbi mentali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
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