L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
– Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 25 Febbraio 2013 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Ottobre 2010 (radiazione)
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