L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 24 Novembre 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 2010 (censura)
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