L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia determinata non già solo ed esclusivamente dalle dichiarazione dell’esponente, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che offrano un quadro logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Dicembre 2010 (sospensione)
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