Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
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