Le sentenze del CNF sono immediatamente esecutive

Le sentenze del CNF sono provvisoriamente esecutive (art. 36, co. 7, L. n. 247/2012), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l’incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l’eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 07 Maggio 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 151 del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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