L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 7530 del 25 marzo 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 38 del 13 Maggio 2019
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