Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5 – 20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)
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