In ottemperanza ai più elementari principi che governano la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse, le quali vanno infatti provate, e non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 02 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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