Le mere e non suffragate accuse dell’esponente non bastano ad accertare la responsabilità disciplinare dell’avvocato

In ottemperanza ai più elementari principi che governano la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse, le quali vanno infatti provate, e non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 132 del 2 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 02 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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