Le intercettazioni ambientali (legalmente) disposte nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede disciplinare, quivi non operando il disposto dell’art. 270 cpp circa il divieto dell’utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, giacché detta norma è riferibile solo al procedimento deputato all’accertamento delle responsabilità penali dell’imputato e, in ogni caso, non riguarda procedimenti in vario modo connessi o collegati a quello a quo, come appunto quello disciplinare in cui i fatti posti a base della responsabilità deontologica sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. Ciò vale, ancor di più, allorché l’illecito (come nella specie) sia particolarmente grave e preveda, in sede penale, l’arresto obbligatorio in flagranza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 392 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 175 del 10 Gennaio 2021 (sospensione)
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