Le informazioni sull’esercizio professionale

A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 27 Maggio 2009 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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