Le incompatibilità professionali sono conformi a Costituzione

In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204. Per la precedente disciplina, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 58.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 27 Marzo 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Marzo 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35981 del 27 Dicembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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