Le incompatibilità professionali non soggiacciono ai cd diritti quesiti

Il legislatore è libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, e la sua discrezionalità non incontra il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Va, pertanto, ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità (Nel caso di specie, l’appellante aveva lamentato l’asserita irragionevolezza dell’art. 3 legge prof. con riferimento all’avvocato dipendente pubblico con contratto part-time).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 20 Aprile 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 31 Gennaio 2011 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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