Le incompatibilità previste per i componenti della sezione disciplinare non si applicano alla sezione che decide la ricusazione

L’incompatibilità di cui all’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui non possono far parte della Sezione CDD componenti provenienti dallo stesso COA dell’incolpato) e il limite di cui all’art. 2 Reg. CNF n. 2/2014 (secondo cui non possono far parte della Sezione CDD più di due componenti provenienti dallo stesso COA “ove non ostino ragioni di composizione numerica”) si riferiscono alla Sezione CDD chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno della responsabilità disciplinare dell’incolpato, sicché non operano con riferimento alla Sezione CDD chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 143 del 26 maggio 2025

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Maggio 2025 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 26 Settembre 2024
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment