L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 29 aprile 2017, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 29 Aprile 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 10 Settembre 2014 (censura)
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