Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda due distinte e diverse ipotesi: 1) la corrispondenza tra colleghi qualificata espressamente come tale, ossia “riservata”, e ciò, a prescindere dal suo contenuto oggettivo e dalla sua più o meno rilevante pregnanza in ordine alla decisione della lite; 2) la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come “riservata”, contenga proposte transattive scambiate tra colleghi (così rafforzando ed ampliando il divieto, nella prospettiva, meritevole di tutela, di favorire iniziative di mediazione e di conciliazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 02 Marzo 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 29 Maggio 2006 (avvertimento)
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