Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 28 Novembre 2014 (censura)
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