L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega (art. 41 co. 1 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →), salvo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze ma inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 co. 3 cdf). In particolare, la richiesta di “comportamenti determinati” comprende anche le diffide a compiere una certa attività ovvero ad astenersene, solitamente accompagnate dall’avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 17 Giugno 2021 (avvertimento)