L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega (art. 41 co. 1 cdf), salvo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze ma inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 co. 3 cdf). In particolare, la richiesta di “comportamenti determinati” comprende anche le diffide a compiere una certa attività ovvero ad astenersene, solitamente accompagnate dall’avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 17 Giugno 2021 (avvertimento)
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