Le diffide indirizzate alla controparte personalmente vanno inviate per conoscenza all’eventuale collega che la assista

L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega (art. 41 co. 1 cdf), salvo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze ma inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 co. 3 cdf). In particolare, la richiesta di “comportamenti determinati” comprende anche le diffide a compiere una certa attività ovvero ad astenersene, solitamente accompagnate dall’avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 17 Giugno 2021 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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