Le deliberazioni del COA sono atti muniti di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., sicché fanno piena prova, fino a querela di falso, “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto domanda di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc eccependo l’asserita falsità della delibera dell’Ordine circondariale impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 26 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
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