Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotta come motivo di impugnazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
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