Le caratteristiche dell’informazione al cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 218 del 27 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 27 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Novembre 2018 (censura)
Giurisprudenza CNF

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