Le accuse del P.M. non hanno fede privilegiata rispetto alle difese dell’incolpato

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’esponente -chiunque esso sia- non ha dignità maggiore rispetto all’incolpato, il quale gode della presunzione di “innocenza” al pari di qualsiasi “convenuto” e deve, in ogni caso, essere giudicato per quanto commesso ed accertato e non per la “qualità” di chi ha formulato la doglianza o la segnalazione (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva ritenuto che la documentazione dimessa dall’incolpato fosse probatoriamente irrilevante sol perché contrastante con “gli esiti degli accertamenti indicati dalla Procura”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 1° giugno 2017, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 01 Giugno 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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