Costituisce grave illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che notifichi un atto di precetto e quindi proceda esecutivamente per una somma già percepita, oltre interessi e spese, imputando il primo pagamento ad un credito inesistente (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato ad una Compagnia assicurativa un secondo atto di precetto, cui faceva seguire la notifica di nuovo atto di pignoramento presso terzi, sulla base di un medesimo decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento di una somma in realtà già percepita).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 111 del 13 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 13 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 18 Marzo 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7335 del 16 Marzo 2021 (respinge)
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