L’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata (anche) dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151, primo comma, c.p.) o per effetto della riabilitazione (art. 178 c.p.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 19 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
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