L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio, quindi anche in assenza di esposto, e comunque non presuppone un interesse dell’esponente (che non è la “persona offesa”)

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile (Nel caso di specie, l’incolpato avva eccepito l’asserito difetto di legittimazione nella proposizione dell’esposto, in quanto proveniente da soggetto diverso dalla ritenuta “persona offesa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024

NOTA:
Sull’obbligatorietà dell’azione disciplinare, cfr. CNF n. 5/2017.
In senso conforme, CNF n. 28/2024, CNF n. 242/2022, CNF n. 117/2022, CNF n. 75/2021, CNF n. 67/2021, CNF n. 219/2020, CNF n. 85/2019, CNF n. 74/2019, CNF n. 8/2019, CNF n. 165/2013, CNF n. 165/2007, CNF n. 209/2003.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 31 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 20 del 19 Maggio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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