L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio, quindi anche in assenza di esposto, e comunque non presuppone un interesse dell’esponente

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Santinon), sentenza n. 233 del 31 maggio 2024.
Sull’obbligatorietà dell’azione disciplinare, cfr. CNF n. 5/2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Giugno 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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