La risposta è resa nei termini seguenti. L’iscrizione nell’elenco speciale è pre-condizione necessaria affinché l’avvocato dipendente possa esercitare – spendendo il titolo di avvocato – tutte le attività previste dall’articolo 23 della legge n. 247/12 le quali presuppongano il possesso dello ius postulandi. Ne consegue che, in mancanza di iscrizione nell’elenco, il dipendente pubblico non potrà spendere il titolo di avvocato e, soprattutto, non potrà svolgere alcuna attività che richieda lo ius postulandi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 9 ottobre 2024
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