L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF

L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista che non sia iscritto all’albo forense ma alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (nella specie, abogado) e, per di più, su questioni diverse da quella disciplinare (nella specie, omessa dispensa dalla prova attitudinale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 368 del 9 ottobre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 372 del 9 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere Cassazionista, ma tuttavia:
1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
a) in materia elettorale, che ha natura giurisdizionale e alla quale si applica pertanto la norma generale di cui all’art. 60, u.c., R.D. n. 37/1934, secondo cui il professionista interessato deve essere cassazionista ovvero assistito da un avvocato iscritto all’albo speciale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 368 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 30 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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